Decreto legislativo per la protezione delle persone con disabilità.

Decreto-Legge del 22 marzo numero 41, integrato con la Legge di conversione del 21 maggio 2021, numero 69. Il provvedimento riguarda interventi urgenti per sostenere imprese, operatori economici, settore del lavoro, sanità e servizi territoriali durante l'emergenza COVID-19 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario numero 21).

Articolo 34 - Provvedimenti a sostegno delle persone con disabilità

Al fine di implementare le politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il supporto a favore delle persone con disabilità, viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità". La dotazione iniziale ammonta a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e viene trasferita al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, vengono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per finanziare specifici progetti.

Per quanto riguarda i decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile, viene acquisito rispettivamente il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.

Ambiti di intervento

Gli interventi e i progetti riguardano i seguenti settori:

  • Promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, incluse quelle destinate ad attività ludico-sportive
  • Inclusione lavorativa e sportiva, nonché turismo accessibile per le persone con disabilità

Articolo 34-ter - Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana

Documento legislativo sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana

In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, numero 18), la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

Figure professionali degli interpreti

La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST. Questi professionisti garantiscono l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST. Sono inoltre definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Progetti sperimentali e campagne di comunicazione

Le pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, numero 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.

Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione dedicate.

Finanziamento

Per l'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, numero 145, che per l'anno 2021 è incrementato di 4 milioni di euro.

Per saperne di più

Storia e cultura della comunità sorda italiana