Normativa sulle professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile
Decreto ministeriale del 10 gennaio 2022
Il decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità stabilisce le norme relative alle professioni di interprete in Lingua dei Segni Italiana e Lingua dei Segni Italiana Tattile. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022.
L'atto normativo è stato adottato dal Ministro per le Disabilità in accordo con il Ministro dell'Università e della Ricerca, richiamando numerosi riferimenti legislativi fondamentali tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 21 e 24), la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 18/2009, e diverse leggi nazionali in materia di procedimento amministrativo, professioni non organizzate e bilancio pubblico.
Il decreto-legge 41/2021, convertito in legge 69/2021, all'articolo 34-ter introduce disposizioni urgenti per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva.
Articolo 1 - Definizione professionale
L'interprete in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) è definito come un professionista specializzato nella traduzione e interpretazione di queste lingue, svolgendo funzione di mediazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza, mediante traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni.
La professione si esercita in forma non organizzata secondo la legge 4/2013. Possono esercitarla coloro che hanno conseguito il titolo universitario previsto all'articolo 2, oppure chi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto possiede attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE, o entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile possiede certificazione di conformità alla stessa.
Articolo 2 - Corso di laurea sperimentale
Viene istituito un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete LIS e LIST. La laurea si consegue al termine di un corso attivato in una nuova classe di laurea, individuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca dopo un periodo di sperimentazione triennale secondo le previsioni del decreto ministeriale 1154/2021.
Dal periodo di sperimentazione, le università possono proporre al Ministero l'istituzione e l'accreditamento di corsi sperimentali ad orientamento professionale, appartenenti alle classi di laurea previste dal decreto MIUR 270/2004, da attivare dall'anno accademico 2022/2023.
Articolo 3 - Elenco nazionale degli interpreti
Dal 1° gennaio 2024 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un elenco denominato "Elenco degli interpreti in lingua dei segni italiana" al quale possono iscriversi coloro che possiedono i requisiti specificati nell'articolo 1, comma 2.
Le modalità per l'iscrizione all'elenco sono stabilite con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, da pubblicarsi almeno sei mesi prima della data di apertura dell'elenco.
Articolo 4 - Incentivi per l'istituzione dei corsi
Per incentivare gli atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali, la quota di 4 milioni di euro del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (legge 145/2018, comma 456) è destinata al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e dei consorzi interuniversitari, da assegnarsi secondo le modalità previste dal comma 458 della medesima legge.
Con provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021 in coordinamento con l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di ripartizione delle risorse in funzione dei costi di attivazione e funzionamento sostenuti per tali corsi.
Articolo 5 - Disposizioni finanziarie
Agli oneri previsti dall'attuazione del presente decreto si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui alla legge 145/2018, articolo 1, comma 456.
Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 (Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrazione n. 248).
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni sul contesto normativo: Legge di riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana