Sordi e Sordomuti: Terminologia Giuridica e Uso Comune

La Legge 95/2006 denominata "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi" ha stabilito la sostituzione del termine "sordomuto" con "sordo" in tutti i dispositivi legislativi vigenti. Tuttavia, questa normativa non ha fornito indicazioni specifiche sull'adozione di questi termini in contesti non ufficiali. In tali ambiti, la scelta tra i due termini è determinata dall'uso comune, dalla consapevolezza di chi li utilizza, dagli orientamenti interni alla comunità delle persone con disabilità uditiva, dalla pressione mediatica e da tutti i fattori socio-contestuali che possono influenzare i comportamenti linguistici.

L'obiettivo della legge è proteggere le persone con disabilità uditiva dalla fallace associazione generalizzata tra due disabilità distinte, implicita nel termine "sordomuto" e nei suoi derivati, come "sordomutismo". La sordità e il mutismo sono condizioni separate: la prima riguarda l'udito, la seconda la produzione orale. Unirle oscura il fatto che nelle persone sorde l'apparato fono-articolatorio è integro, quindi le persone sorde possono imparare a parlare. Su questo principio si basano i cosiddetti metodi "oralisti".

Il mutismo può manifestarsi nei sordi prelinguali – ovvero nei casi in cui la sordità sia presente alla nascita o si manifesti prima dell'acquisizione del linguaggio – se non vengono esposti a forme e interventi riabilitativi. Esistono quindi sia persone sorde che persone sordomute, e la gamma di limitazioni alla produzione orale non può essere ridotta alla semplice dicotomia tra i due termini. Inoltre, le risorse semiotiche per comunicare non possono essere identificate esclusivamente con il linguaggio verbale.

In conclusione, l'intervento legislativo non ha determinato la sostituzione completa del termine "sordomuto" con "sordo" in tutti i contesti. Sono le scelte della comunità degli utenti nel suo complesso a orientare la preferenza per l'uno o l'altro termine.

Documento storico della Legge 381 del 1970 relativa ai sordomuti

Un Ulteriore Contributo alla Riflessione

Per fornire un approfondimento aggiuntivo a quanto espresso in questa analisi, riteniamo opportuno riportare quanto scritto a suo tempo sulle nostre pagine da Antonio Cotura, presidente nazionale della FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), nell'approfondimento intitolato "I termini della disabilità uditiva: linguaggio corrente e linguaggio giuridico":

«La Legge 95/2006 era indispensabile per correggere gli errori della precedente Legge 381/1970 ("Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"). Contestualmente, però, va notato che per molte persone sorde preverbali, ovvero sorde dalla nascita e dai primi tre anni di vita, che probabilmente avevano frequentato scuole speciali per sordomuti e sordastri, ormai abituate non solo linguisticamente, ma anche culturalmente, alla denominazione di persona sordomuta, la proposta di definirsi solamente come "persona sorda" possa avere determinato una certa insoddisfazione, se non addirittura fastidio e irritazione. Ed è legittimo che esse possano definirsi "sordomute" se lo desiderano, ma deve essere chiaro anche a loro che questa definizione non è corretta sotto il profilo giuridico, per quanto premesso, e che dunque tale termine non può essere adottato superficialmente in nessun testo di legge o provvedimento, ma può essere naturalmente usato nel linguaggio corrente e non da addetti e professionisti in materia».

Franca Orletti. Fonte: superando.it

Mariano Rumor e il contesto storico della Legge 381

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