Le disposizioni vigenti stabiliscono che l'obbligo scolastico per gli alunni sordi si realizza attraverso scuole speciali dedicate oppure mediante l'inserimento nelle classi ordinarie delle scuole pubbliche elementari e medie. In quest'ultimo caso, devono essere garantiti l'integrazione specialistica necessaria e i servizi di sostegno appropriati, secondo le competenze rispettive dello Stato e degli enti locali preposti. Tutto ciò avviene secondo un programma elaborato dal consiglio scolastico distrettuale.

Vengono abrogati l'articolo 175 del testo unico del 5 febbraio 1928 numero 577 e l'articolo 407 del regio decreto del 26 aprile 1928 numero 1297, insieme a tutte le altre disposizioni che risultano in contrasto con l'applicazione di questo articolo.

Immagine storica di una scuola speciale per sordi

Le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge del 20 marzo 1971, numero 118, vengono estese, per quanto applicabili, anche agli alunni sordi.

Articolo 10 della Legge 517/77

Nota: il termine "sordomuti" è stato sostituito con "sordi" in conformità con la Legge 95 del 2006

Per approfondire

Muti e «sordi che non parlano»

Il documento tratta i seguenti argomenti:

  1. Definizione di muto e di «sordo che non parla» secondo la legge 20 febbraio 2006, numero 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi)
  2. L'articolo 57 della Legge Notarile
  3. La figura dell'interprete
  4. I testimoni
  5. Dichiarazione della persona con minorazione auditiva
  6. Lettura dell'atto
  7. Comunicazione dell'atto alla persona con minorazione auditiva che non sappia leggere
  8. Impossibilità a sottoscrivere