Le disposizioni vigenti stabiliscono che l'obbligo scolastico per gli alunni sordi si realizza attraverso scuole speciali dedicate oppure mediante l'inserimento nelle classi ordinarie delle scuole pubbliche elementari e medie. In quest'ultimo caso, devono essere garantiti l'integrazione specialistica necessaria e i servizi di sostegno appropriati, secondo le competenze rispettive dello Stato e degli enti locali preposti. Tutto ciò avviene secondo un programma elaborato dal consiglio scolastico distrettuale.
Vengono abrogati l'articolo 175 del testo unico del 5 febbraio 1928 numero 577 e l'articolo 407 del regio decreto del 26 aprile 1928 numero 1297, insieme a tutte le altre disposizioni che risultano in contrasto con l'applicazione di questo articolo.
Le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge del 20 marzo 1971, numero 118, vengono estese, per quanto applicabili, anche agli alunni sordi.
Nota: il termine "sordomuti" è stato sostituito con "sordi" in conformità con la Legge 95 del 2006
Per approfondire
Muti e «sordi che non parlano»
Il documento tratta i seguenti argomenti:
- Definizione di muto e di «sordo che non parla» secondo la legge 20 febbraio 2006, numero 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi)
- L'articolo 57 della Legge Notarile
- La figura dell'interprete
- I testimoni
- Dichiarazione della persona con minorazione auditiva
- Lettura dell'atto
- Comunicazione dell'atto alla persona con minorazione auditiva che non sappia leggere
- Impossibilità a sottoscrivere