Riconoscimento Ufficiale LIS - Legge di Conversione 21 Maggio 2021

Testo completo del decreto-legge del 22 marzo 2021, numero 41 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale numero 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione del 21 maggio 2021, numero 69 (presente nello stesso Supplemento ordinario), riguardante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Fonte: Gazzetta Ufficiale numero 120 del 21 maggio 2021 – Supplemento Ordinario numero 21

Articolo 34-ter: Disposizioni per il Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana

In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata tramite la legge del 3 marzo 2009, numero 18, la Repubblica italiana riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

Riconoscimento delle Figure Professionali

La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Progetti Sperimentali e Comunicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, numero 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.

Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

Finanziamento

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, numero 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, numero 145, il comma 458 è sostituito dal seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Documento ufficiale del riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana

Riferimenti Normativi Costituzionali

Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana:

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Si riporta il testo degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

Articolo 21 - Non Discriminazione

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 26 - Inserimento dei Disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

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